Descrizione
Si comunica che il 16 dicembre 2024 è scaduto il termine per il versamento del saldo IMU 2024.
Dopo tale data è possibile procedere al pagamento in autoliquidazione dell’imposta dovuta tramite l’istituto del “RAVVEDIMENTO OPEROSO” che consente a tutti i contribuenti, in caso di omesso o insufficiente versamento di tributi entro le scadenze stabilite, di regolarizzare la propria posizione versando spontaneamente quanto dovuto.
Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
Oltre alle sanzioni il contribuente deve versare gli interessi, per ogni giorno di ritardo, calcolati in base al tasso di interesse legale annuo, fissato dai decreti del ministero dell’Economia e delle Finanze.
A tale fine é disponibile il calcolatore online cliccando sul banner CALCOLOIMU24
Con il DLgs 14 giugno 2024, n. 87, è stato riformato il sistema sanzionatorio tributario. Di seguito si riportano le novità:
Valori della sanzione per il ravvedimento operoso dal 1° settembre 2024
Dal 1° settembre 2024 si applica la nuova sanzione del 25%, declinata in base alle nuove regole del ravvedimento operoso, ovvero seguenti misure:
- 0,083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
- 1,25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
- 1,39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90giorni dalla scadenza;
- 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
- 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.
- 4,17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Valori della sanzione per il ravvedimento operoso per violazioni precedenti al 1° settembre 2024
Per le violazioni precedenti al 1° settembre 2024 si continua ad applicare la sanzione minima del 30% declinata in base alle regole del precedente ravvedimento operoso, ovvero:
- 0,1% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
- 1,5% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
- 1,67% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
- 3,75% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
- 4,29% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati entro il secondo anno dalla scadenza.
- 5% (1/6 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo il secondo anno dalla scadenza.
Aliquote IMU
E' abolita l'I.M.U. sulla abitazione principale e le relative pertinenze nei limiti di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
4‰ unità immobiliari adibite ad abitazione principale categorie A/1–A/8–A/9 e relative pertinenze nei limiti di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7, con detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili
7,6‰ unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali. Per tale casistica sussiste obbligo dichiarativo.
10‰ immobili compresi nella categoria catastale “A”
CON ESCLUSIONE
- Delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale
- Delle unità immobiliari ad uso abitativo comprese le relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado o in comodato con atto registrato (vedi sopra) a cui si applica aliquota ridotta pari al 7,6‰
9,6‰ immobili compresi nella categoria catastale “B”
10‰ immobili compresi nella categoria catastale “C”
CON ESCLUSIONE
- Delle pertinenze delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale
- Delle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado o in comodato con atto registrato (vedi sopra) a cui si applica aliquota ridotta pari al 7,6‰
9,6‰ unità immobiliari comprese nella categoria C1 e C3 utilizzati dal proprietario per svolgimento attività. Per tale casistica sussiste obbligo dichiarativo.
10‰ immobili del gruppo “D”
9,6‰ aree edificabili
VALORE AREE FABBRICABILI
2013 - Delibera G.C. n. 99 del 18.11.2013
9,6‰ terreni agricoli
1‰ fabbricati rurali ad uso strumentale
10‰ immobili non compresi nelle casistiche e categorie catastali sopraindicate
Esenti fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art.2 del d.l. 31/08/2013, n. 102)
TASI
La TASI è abolita (ai sensi del comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160). E’ possibile comunque ravvedersi per gli anni precedenti in base alle aliquote deliberate.
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Ultimo aggiornamento: 23 dicembre 2024, 09:20