Descrizione
Si comunica che entro il 16 DICEMBRE 2024 deve essere versata la rata a SALDO dell'IMU. Il versamento dovrà essere effettuato in autoliquidazione dal contribuente sulla base delle aliquote sottoriportate.
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ALIQUOTE:
E' abolita l'I.M.U. sulla abitazione principale e le relative pertinenze nei limiti di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
4‰ unità immobiliari adibite ad abitazione principale categorie A/1–A/8–A/9 e relative pertinenze nei limiti di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7, con detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili
7,6‰ unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali. Per tale casistica sussiste obbligo dichiarativo.
10‰ immobili compresi nella categoria catastale “A”
CON ESCLUSIONE
- Delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale
- Delle unità immobiliari ad uso abitativo comprese le relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado o in comodato con atto registrato (vedi sopra) a cui si applica aliquota ridotta pari al 7,6‰
9,6‰ immobili compresi nella categoria catastale “B”
10‰ immobili compresi nella categoria catastale “C”
CON ESCLUSIONE
- Delle pertinenze delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale
- Delle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado o in comodato con atto registrato (vedi sopra) a cui si applica aliquota ridotta pari al 7,6‰
9,6‰ unità immobiliari comprese nella categoria C1 e C3 utilizzati dal proprietario per svolgimento attività. Per tale casistica sussiste obbligo dichiarativo.
10‰ immobili del gruppo “D”
9,6‰ aree edificabili
VALORE AREE FABBRICABILI
2013 - Delibera G.C. n. 99 del 18.11.2013
9,6‰ terreni agricoli
1‰ fabbricati rurali ad uso strumentale
10‰ immobili non compresi nelle casistiche e categorie catastali sopraindicate
Esenti fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art.2 del d.l. 31/08/2013, n. 102)
TASI
La TASI è abolita (ai sensi del comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160). E’ possibile comunque ravvedersi per gli anni precedenti in base alle aliquote deliberate.
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Ultimo aggiornamento: 2 dicembre 2024, 13:31